Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento
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In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati, mediante Dia (Denuncia inizio attività alternativa al permesso di costruire) alcuni interventi edilizi di consistenza maggiore rispetto a quelli soggetti a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), come previsto dall’art. 22 comma 3 del DPR 380/2001.
►Gli interventi che consentono l’uso della Denuncia di Inizo Attività sono:
- Interventi di ristrutturazione edilizia, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che determinano aumento di unità immobliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d’uso. (Art. 10 comma 1 lett. C del DPR 380/01);
- Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene le predette precise disposizioni;
- Interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generalirecanti precise disposizioni plano-volumetriche (art. 22 comma 3 lett. c del DPR 380/01). Nel caso in cui venga utilizzata la Dia alternativa in luogo del permesso di costruire, è dovuto il pagamento del contributo di costruzione e permangono le stesse responsabilità penali, civili e amministrative previste in caso di interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire.
► Chi presenta la Richiesta
La Denuncia Inizio Attività deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell’intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).
I lavori previsti dalla Dia non possono essere iniziati prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione.
Nel caso di interventi su immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42) il termine di 30 giorni decorre dal rilascio della relativa autorizzazione.
Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia, l’ufficio riscontri l’assenza di una o più delle condizioni previste dalla legge, ordina di non dare inizio ai lavori.
L’interessato potrà presentare una nuova denuncia se le condizioni mancanti possono essere integrate.
La Dia ha un termine massimo di efficacia di tre anni. Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori e inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.
- il contributo di costruzione
- i diritti di segreteria
L’invio delle pratiche avviene tramite la Compilazione On line – per utenti registrati – o l’ Invio tramite mail/PEC dopo aver scaricato la modulistica relativa al procedimento:
Compilazione On line
Per la Compilazione Online è necessario effettuare le operazioni di registrazione. La compilazione on line prevede l’esecuzione di passi utili per l’invio della pratica. Tali passi permettono di scaricare la modulistica utile al procedimento e caricarla per poi inviarla in maniera automatica al SUE
Invio Tramite PEC
Scaricare la modulistica relativa al procedimento dall’icona,e inviarla tramite PEC.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
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Modulistica per invio Tramite PEC
Comunicazione di Ultimazione Lavori
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Modulistica per invio Tramite PEC
SCIA – Collaudo Finale
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Modulistica per invio Tramite PEC
DESCRIZIONE | CHI PRESENTA LA RICHIESTA | MODALITA’ DI RILASCIO | COSTI | INVIO PRATICHE