Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento per ottenere il permesso di costruire
Asmez
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Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
► Secondo il Testo unico sull’edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:
Interventi di nuova costruzione;
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
Interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che trasformano completamente, attraverso un insieme sistematico di opere, un edificio esistente, con aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d’uso.
► Chi presenta la Richiesta
La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell’intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).
► Modalità per il rilascio
Il permesso di costruire viene rilasciato se l’intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l’attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc) .
Dal 14/5/2011 (D.L. 70 del 13/5/2011 convertito con modificazioni con L. n. 106 del 12/7/2011) alle domande di permesso di costruire deve obbligatoriamente essere allegata una relazione del progettista che asseveri la conformità del progetto alla normativa vigente.
Il ritiro del permesso deve avvenire, a cura degli interessati, entro 120 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.
► Tempi di rilascio
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l’istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento.
Decorso il termine di 150 giorni complessivi per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso).
Il termine per l’istruttoria è interrotto se viene effettuata dal Responsabile del procedimento la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il Responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
► Durata del permesso
L’inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall’inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto. Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o proroga.
- il contributo di costruzione
- i diritti di segreteria
L’invio delle pratiche avviene tramite la Compilazione On line – per utenti registrati – o l’ Invio tramite mail/PEC dopo aver scaricato la modulistica relativa al procedimento:
Compilazione On line
Per la Compilazione Online è necessario effettuare le operazioni di registrazione. La compilazione on line prevede l’esecuzione di passi utili per l’invio della pratica. Tali passi permettono di scaricare la modulistica utile al procedimento e caricarla per poi inviarla in maniera automatica al SUE
Invio Tramite PEC
Scaricare la modulistica relativa al procedimento dall’icona,e inviarla tramite PEC.
Domanda di Permesso di Costruire
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Modulistica per invio Tramite PEC
Permesso di Costruire – Fine Lavori
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Modulistica per invio Tramite PEC
Domanda di Proroga per Permesso di Costruire
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Modulistica per invio Tramite PEC
DESCRIZIONE | CHI PRESENTA LA RICHIESTA | MODALITA’ DI RILASCIO | TEMPI | DURATA | COSTI | INVIO PRATICHE